C’è anche un po’ di Sannio nell’importante vittoria conquistata dal mondo dell’eolico. Grazie infatti alla perizia redatta dallo staff tecnico della IDNAMIC, azienda leader nel settore della misurazione del vento e presente in Italia con una sede a Pietrelcina (Benevento), il Tar della Lombardia, con sentenza depositata il 24 giugno scorso, ha accolto il ricorso presentato dall’Anev e da altre aziende associate contro la Delibera 281 dell’Autorità Per L’Energia Elettrica e il Gas sugli oneri di sbilanciamento derivanti dalla programmabilità delle FER, annullandola e dando ragione ancora una volta all’Associazione degli operatori eolici, che denunciano da tempo la non applicabilità della delibera a fonti non prevedibili e discontinue come l’eolico.
La relazione, redatta dalla IDNAMIC, azienda nata nel Sannio, ma che ad oggi vanta sedi in quasi tutto il mondo, è stata di fondamentale importanza per il raggiungimento di questo storico risultato, che apre nuove prospettive nel campo delle energie rinnovabili e che potrebbe essere un primo passo verso l’introduzione di norme che valorizzino il settore eolico, salvaguardando i 37.000 attuali occupati e creando sviluppo, crescita, indipendenza dall’estero e benefici ambientali.
Ecco il passaggio della sentenza del TAR che fa riferimento alla relazione redatta dalla IDNAMIC: “la ricorrente ha dimostrato, con relazione depositata in data 10 gennaio 2013, che gli impianti eolici, secondo le rilevazioni del GSE, non possono partecipare ad un mercato fondato sulla rilevazione oraria se non con un altissimo grado di errore, compreso tra il – 35% ed il + 50% della previsione. Tale rilevazione non ha trovato adeguata replica nelle difese dell’amministrazione.
Ne consegue che la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo, che impone agli impianti eolici di partecipare ad un mercato fondato su rilevazioni orarie, finisce per essere discriminatorio in quanto l’imposizione del corrispettivo di sbilanciamento viene a gravare sui produttori eolici nella stessa misura prevista per i produttori da fonti che hanno ben altra prevedibilità.”
A presentare ricorso contro la delibera dell’AEEG, oltre l’Anev, sono state: Fw Power S.p.A., Lucky Wind S.p.A., Acciona Eolica Cesa Italia S.p.A., Tre – Tozzi Renewable Energy S.p.A., Ser – Società Energie Rinnovabili S.p.A., Ser 1 S.p.A., Fri-El S.p.A., Hideal Italia S.r.l., Alerion Clean Power S.p.A., Daunia Candela S.r.l., Ivpc Power 6 S.r.l., tutte rappresentate e difese dagli avv. Massimo Ragazzo e Vincenzo Vecchio.
Grande la soddisfazione per la sentenza del Tar da parte del mondo dell’eolico. L’auspicio ora è che l’AEEG prendendo atto della pronuncia, vada a definire un sistema che non faccia gravare sugli operatori gli oneri di sbilanciamento, ma che consenta di ridurre gli oneri per il sistema come proposto più volte da ANEV.
“I Provvedimenti adottati in Italia sulle Fonti Rinnovabili, partendo da questa Delibera, alla Robin Tax e all’IMU”, sottolinea l’Anev in un comunicato stampa, “si rivelano in contrasto con le direttive europee in materia di cambiamenti climatici e riduzione della CO2, poiché fortemente penalizzanti per il settore, nonché in contrasto con le dichiarazioni del Primo Ministro Letta in base alle quali bisogna investire su ambiente ed energia e in base a quanto prescritto dalla SEN, Strategia Energetica Nazionale”.
“Le nuove tecnologie – fonti rinnovabili ed efficienza energetica – vanno maggiormente integrate nel contesto esistente, migliorando la selettività degli strumenti esistenti di incentivazione, in un’ottica organica con visione di medio e lungo periodo” aveva commentato Letta, che poi aveva ribadito e rafforzato in Senato alla vigilia del vertice UE: “La priorità assoluta in campo energetico per noi resta lo sviluppo delle fonti rinnovabili”.
0 Comments